Obbligo di rappresentatività di entrambi i sessi. Liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Alla Corte costituzionale la disciplina che non prevede obbligo di sanzione in caso di elusione

Per il Consiglio di Stato, Ordinanza N. 04294 del 2021, Sezione terza, che pubblichiamo, è  rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 51, primo comma, 3, secondo comma, 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71, comma 3 bis, d.lgs. n. 267 del 2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30, lett. d) bis e lett. e), d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51, primo comma, 3, secondo comma, 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12.

Fonte: giustizia-amministrativa.it

CONSIGLIO DI STATO-N. 04294.2021 REG.PROV.COLL

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