L’Unione delle Province d’Italia (UPI) ha pubblicato una nota di lettura sulle norme di interesse delle Province contenute nel decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.
Tra le disposizioni segnalate, l’articolo 1-bis consente alle stazioni appaltanti, per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali, carburanti ed energia, di sospendere, su richiesta dell’appaltatore, il recupero dell’anticipazione nei contratti di lavori pubblici in corso, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La misura costituisce una facoltà della stazione appaltante e non si applica agli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.
Una parte rilevante del provvedimento riguarda la riforma della contabilità pubblica prevista dal PNRR. Le amministrazioni comprese nella fase pilota dovranno adottare, entro il 2030, il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale unico secondo il principio accrual. Il quadro sarà costituito dal Quadro concettuale, dagli standard contabili ITAS e dal Piano dei conti unico multidimensionale.
In preparazione al nuovo sistema, le amministrazioni interessate dovranno adeguare gli inventari, effettuare una ricognizione completa dei crediti e dei debiti, individuare una struttura responsabile della contabilità economico-patrimoniale e degli inventari e adeguare i sistemi informativi, assicurandone l’interoperabilità con le banche dati e i sistemi del MEF. È previsto inoltre un piano formativo almeno triennale per rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche del personale.
Per gli enti territoriali, la legge prevede specifici programmi di sperimentazione del nuovo sistema contabile, da definire entro il 30 giugno 2027. Gli enti sperimentatori saranno individuati tenendo conto anche della dimensione demografica e della collocazione e condizione geografica; la disciplina potrà prevedere modalità applicative anche in deroga al TUEL e al d.lgs. n. 118/2011, tenendo conto delle specificità degli enti territoriali.
Infine, nell’ambito della riprogrammazione del PNRR, vengono incrementate le risorse destinate a quattro linee di investimento: infrastrutture idriche (576,3 milioni di euro), comunità energetiche e autoconsumo (246 milioni), autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI (31,65 milioni) ed efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica (200 milioni). Nelle more dell’approvazione definitiva della riprogrammazione europea, amministrazioni e soggetti attuatori possono già procedere agli adempimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del Piano.
Decreto PNRR nota di lettura DL 107-2026
DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107, convertito




