Banda ultra larga: facilitazioni per la posa nel Dl Semplificazioni

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Il decreto legge Semplificazioni, uscito dal Consiglio dei ministri il 12 dicembre, è stato approvato in prima lettura al Senato e ora passa all’esame della Camera. Tra le misure introdotte alcune riguardano la posa dei cavi per Internet a banda larga che viene semplificata tagliando, ad esempio, il termine per il parere del soprintendente sulla posa dei cavi. Per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, infatti, l’autorizzazione del soprintendente sarà rilasciata in 90 giorni invece degli attuali 120 giorni.

Nel dettaglio, l’articolo 8-bis (Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga),la cui introduzione è stata proposta dalle Commissioni riunite con l’approvazione dell’emendamento 8.0.500, apporta modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2016 di Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell’articolo modifica l’articolo 7 del decreto legislativo n. 33, recante disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni, inserendo due ulteriori commi.

Il nuovo comma 2-bis prevede che qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica, l’avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell’operatore di rete alla sopraintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esistenti.

Tale disciplina si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

L’operatore di rete deve comunicare alla sopraintendenza competente, l’inizio dei lavori almeno 15 giorni prima. Nel caso in cui la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, deve essere depositato in sopraintendenza, ai fini della preventiva approvazione, anche un apposito elaborato tecnico che dia conto della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

Ai sensi del nuovo comma 2-ter nel caso in cui siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, sempre ai fini dell’autorizzazione archeologica, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la sopraintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito di tali indagini delle quali la sopraintendenza deve tenere conto nella progettazione dell’intervento, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell’impatto archeologico. La disposizione fa salva la possibilità per il Sopraintendente di prescrivere in ogni caso il controllo archeologico in corso d’opera per i lavori di scavo.

La lettera b) del comma 1 inserisce un ulteriore comma all’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2016. La nuova disposizione (comma 4-bis) prevede che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete fino alla sede dell’abbonato, si considerano equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile. Sono esclusi dall’ambito applicativo della disposizione gli immobili tutelati in quanto beni culturali.

La lettera c) del comma 1 interviene sul comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016. Tale disposizione nella sua formulazione vigente reca una norma di interpretazione autentica, per la quale l’articolo 93, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259 del 2003), si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti.

L’articolo 93, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale.

La modifica proposta approvata dalle Commissioni riunite integra la disposizione con l’ulteriore precisazione per la quale resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.

Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all’articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico): al comma 1 prevede che sia presentata una istanza unica nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi. Il comma 1, a legislazione vigente, prevede che qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C allegato, all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

Al comma 6 prevede che il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili;

Introduce un nuovo comma, il comma 7-bis in base al quale con riguardo ad interventi per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga l’autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Sopraintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

Il comma 3 modifica l’allegato B del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, recante l’elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Oggetto di modifica è il capoverso B10: viene sottratto al procedimento autorizzatorio semplificato l’installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all’interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che non superando l’altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

Il capoverso B.10., attualmente, ricomprende tra gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato: l’installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione.

Il comma 4 interviene sull’articolo 26 del codice della strada, inserendo il nuovo comma 3-bis.

L’articolo 26 del codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) disciplina la competenza per le autorizzazioni e le concessioni per la costruzione di strade ed aree pubbliche. Tali autorizzazioni sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l’eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale (comma 1). Le autorizzazioni e le concessioni in questione sono di competenza dell’ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni (comma 2). Ai sensi del comma 3 per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

Il nuovo comma 3-bis prevede che nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga il nulla osta venga rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

Il comma 5 interviene, infine, sull’articolo 94 del TU edilizia.

L’articolo 94 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) prevede che, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

Il comma 5 modifica quest’ultima previsione stabilendo che l’autorizzazione è rilasciata entro 40 giorni nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

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