Anche l’esercizio di poteri di revisione del precedente assenso regolatorio debbano essere esercitati dalle Autorità di regolazione nel rispetto dei principi dettati, in generale per le tradizionali autorità, con riferimento al potere di autotutela, e ciò non solo con riferimento al formale rispetto dei presupposti, ma anche relativamente alla verifica istruttoria e motivazionale degli elementi forniti dai soggetti passivi, sia in relazione ai presupposti iniziali sia rispetto alle alternative che le stesse società avrebbero potuto perseguire, in specie dinanzi al mutamento di interpretazione dell’Autorità. Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2019, n. 5324 – Pres. Santoro, Est. Ponte
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Consiglio di Stato: autorità amministrative indipendenti, regolazione del mercato
- 2 Settembre 2019
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