La disciplina regionale in tema di grande distribuzione deve essere interpretata in maniera coerente con la sovra-ordinata normativa statale, posta a presidio della concorrenza: in particolare, la normativa regionale deve essere interpretata in maniera tale da non determinare l’ascrizione del carattere di “grande struttura di vendita” o, comunque, di struttura lato sensu “complessa” a strutture che, secondo la legge dello Stato, non lo sarebbero.
Cons. St., sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5902 – Pres. (ff.) Taormina, Est. Lamberti