Non devono essere necessariamente sottoposte a valutazione di impatto ambientale (od a verifica di assoggettabilità) le “estensioni” o le “modifiche” di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non siano più soggetti ex lege a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti. Ha affermato la Sezione che l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa comunque determinare, in concreto, “impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre disporre – previa idonea motivazione – l’attivazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge; ove, invece, ritenga che esulino tali “impatti” non è tenuta a confezionare alcuna specifica motivazione, posto che, a monte, il legislatore ha escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni all’ambiente. Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5972 – Pres. Anastasi, Est. Lamberti
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Consiglio di Stato: modifiche ed estensioni di progetti sottoposti a V.I.A.
- 2 Settembre 2019
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