Il potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede l’autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell’azione amministrativa. È invece legittima l’estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano (divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica) a condizione, però, che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 195 riguardante due aspetti del cosiddetto Decreto sicurezza (Decreto legge n. 113 del 2018): il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall’articolo 28, primo comma, e impugnato dalla Regione Umbria; l’estensione del Daspo urbano ai presídi sanitari prevista dal primo comma, lettera a, dell’articolo 2, e censurata dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Calabria. Illegittimo il primo; legittima la seconda purché, però, la disposizione sia interpretata in modo costituzionalmente orientato. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=195
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Corte Costituzionale: Decreto Sicurezza, no al potere sostitutivo dei Prefetti. Si a DASPO
- 2 Settembre 2019
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