Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Assessorato della Regione Sardegna, vertente sull’interpretazione e applicazione di alcune norme della legge n. 21 del 15 gennaio 19921, anche alla luce della Circolare del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 20192, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito l’Autorità), nella sua adunanza del 3 luglio 2019, ha deliberato di esprimere il seguente parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. In via preliminare, l’Autorità intende richiamare in questa sede le valutazioni critiche riguardanti la disciplina del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea già espresse nelle proprie segnalazioni3. Ciò premesso, quanto al quesito relativo all’art. 3, comma 3, della legge n. 21/92, si osserva che la rimessa del vettore esercente il servizio NCC può essere collocata in un qualunque comune della regione Sardegna, a prescindere dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione, in quanto la legge quadro prevede espressamente per le regioni Sardegna e Sicilia una deroga alla norma generale che vincola l’ubicazione di almeno una rimessa (la prima) nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Approfondisci: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2019/35-19.pdf