Consiglio di Stato, rinnovo delle concessione della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

Sono rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni: a) se il diritto dell’Unione, ed in particolare il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE), nonché i principi euro unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – gli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell’art. 20, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, e nei conseguenti atti attuativi, che dispone che “ In applicazione dell’art. 21, commi 3 e 4, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’art. 4, par. 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018″.

Approfondisci: Cons. St., sez. IV, ord., 5 settembre 2019, n. 6101 – Pres. Troiano, Est. Di Carlo

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