Una volta esaurita la procedura concorsuale, l’assegnazione delle sedi di servizio in favore dei vincitori di concorsi pubblici costituisce quindi un’attività vincolata, in quanto deve avvenire nel rispetto della graduatoria nella quale è culminato l’iter procedimentale, senza che residuino margini di discrezionalità in nome di più o meno definite esigenze organizzative. È quanto afferma la IV Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5632/2019. Approfondisci: https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201801290&nomeFile=201905632_11.html&subDir=Provvedimenti




