
Nel caso in cui il bando di gara o di concorso richieda per la partecipazione alla procedura il possesso di un determinato titolo di studio o di uno equipollente, il requisito va inteso in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrato da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’amministrazione. Questo è il principio della sentenza n. 5924 del Consiglio di Stato. Approfondisci: https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201807046&nomeFile=201905924_11.html&subDir=Provvedimenti