Hanno natura provvedimentale soltanto gli atti con cui il GSE accerta il mancato assolvimento, da parte degli importatori o produttori di energia da fonte non rinnovabile, dell’obbligo di cui all’art. 11, d.lgs. n. 79 del 1999. Salvo il legittimo esercizio, ricorrendone i presupposti, dell’autotutela amministrativa, tali atti diventano pertanto definitivi ove non impugnati nei termini decadenziali di legge; deve invece riconnettersi natura non provvedimentale agli atti con cui il GSE accerta in positivo l’avvenuto puntuale adempimento del suddetto obbligo da parte degli operatori economici di settore. Approfondisci: Cons. St., A.P., 3 settembre 2019, n. 9 – Pres. Patroni Griffi, Est. Castriota Scanderbeg
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Consiglio di Stato: quota d’obbligo di energia rinnovabile per gli impianti di energia non rinnovabile
- 16 Settembre 2019
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