Nelle procedure di project financing se il promotore, nel frattempo divenuto aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto chiede di modificare elementi rilevanti della proposta tali da causare maggiori oneri finanziari a carico dell’Amministrazione, la Pa può legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto di concessione a causa della difformità delle nuove condizioni dettate dall’impresa. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6329/2019.
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