Il criterio cronologico, cioè l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse al protocollo della stazione appaltante), non può ritenersi strumento idoneo per assicurare la scelta degli operatori da far concorrere in quanto «non è in grado di garantire la medesima casualità del sorteggio e di neutralizzare
il possibile rischio di asimmetrie informative tra i potenziali concorrenti». In questo senso si è espressa l’Anac con il parere n. 827/2019.
Parere di Precontenzioso n. 827 del 18/09/2019 – rif. PREC 120/19/L