In una procedura di gara l’accertamento della coerenza del certificato camerale con l’oggetto dell’appalto deve essere condotto con un approccio sostanzialistico, non in termini di perfetta sovrapponibilità, ma secondo un criterio di rispondenza globale e complessiva alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Così il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6431/2019.
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