
Con la sentenza n. 386/2020, il Consiglio di Stato ha chiarito non può essere configurabile, nell’attuale sistema di selezione degli operatori economici partecipanti alle pubbliche gare, la fattispecie dell’avvalimento cosiddetto ad abundantiam. Ciò in quanto, in applicazione del principio di auto-responsabilità dei concorrenti, in caso di inadeguatezza o invalidità dell’avvalimento – dichiarato in sede di gara – «si dà luogo ad un mutamento della domanda di partecipazione e ad un’inammissibile contraddizione con quanto dichiarato nell’istanza.