MINISTERO DELLA SALUTE, LE NUOVE MISURE PER CONTENERE IL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottàte, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

LEGGI L’ORDINANZA

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AGENZIA DELLE ENTRATE: ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE, TRAMITE MODELLO F24, DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 65 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

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MINISTERO INTERNO: AI COMUNI SUPPORTO DEL VIGILI DEL FUOCO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE