Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario.




