I RINVII DELLE SCADENZE FISCALI DI INTERESSE PER I COMUNI NEL DL LIQUIDITA’IMPRESE

In base all’art. 18 del Dl. n. 23/2020 ed ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle prossime scadenze fiscali di interesse per i Comuni, si evidenzia:

per le attività istituzionali (non rilevanti Iva)
si applicano le disposizioni di cui all’art. 18, comma 5, del Dl. n. 23/2020 (“Liquidità Imprese”), con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, contributi Inps e Inail riferite al personale impiegato in tali attività e, si ritiene, all’Irap retributiva. Rinvio quindi dei versamenti al 30 giugno 2020;

per le attività commerciali (rilevanti Iva)
si applicano le disposizioni di cui all’art. 18, commi 1 e 3, del Dl. n. 23/2020, con riferimento all’Iva risultante dalle liquidazioni mensili o trimestrali ed anche alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato ed ai contributi Inps e Inail riferite però al solo personale impiegato nei servizi rilevanti Iva.

Rinvio quindi dei versamenti in scadenza il 16 aprile al 30 giugno solo se il loro volume d’affari di marzo 2020 si è ridotto di almeno il 33% rispetto a quello di marzo 2019 (e questo anche se i Comuni liquidano l’Iva trimestralmente). Allo stesso tempo, la proroga del versamento del 16 maggio al 30 giugno 2020 è prevista se il loro volume d’affari di aprile 2020 si è ridotto di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019 (e questo anche se i Comuni liquidano l’Iva trimestralmente).

Inoltre:

  • proroga al 30 giugno 2020 dell’invio della Dichiarazione “Iva 2020”;
  • proroga al 30 aprile 2020 dell’invio della “Certificazione Unica 2020
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