Molti cittadini, professionisti ed esercenti hanno fatto ricorso al Tar per contestare le misure limitative della libertà di movimento e della libertà di impresa derivanti dai decreti e dalle ordinanze anti-Covid. I giudici nella maggior parte dei casi hanno respinto le istanze in quanto hanno ritenuto prevalenti le esigenze di tutela della salute pubblica.
I CASI
Il danno all’ immagine. In presenza di contagi la struttura sanitaria deve rimanere chiusa e non c’ è nessun danno all’ immagine che tenga. È la conclusione a cui è giunta la magistratura amministrativa, sull’ istanza cautelare avanzata da una casa di cura, chiusa temporaneamente dall’ azienda sanitaria locale. Una decisione assunta a causa della propagazione del virus tra i pazienti della struttura, nonostante la dichiarata applicazione delle procedure di contenimento (Tar Campania, decreto n. 779/2020).
Le analisi dei tamponi. Non va sospesa la determina della giunta regionale che escluda un centro di analisi dall’ indagine di mercato per individuare laboratori a cui affidare lo screening dei tamponi: la prevedibile lunga durata dell’ emergenza sanitaria potrà consentire al laboratorio estromesso di rifarsi (Tar Napoli, decreto n. 776/2020).
Test per gli asintomatici. Il laboratorio privato non può, in assenza di sintomi, eseguire test diagnostici per il Covid-19. La vicenda riguarda una struttura privata accreditata, a cui l’ azienda sanitaria ha inibito la prosecuzione degli esami sugli asintomatici, ritenendoli non indicativi ai fini clinici e fuorvianti per la popolazione. La negatività al test, che non esclude l’ infezione, potrebbe far abbassare la guardia in un soggetto negativo, con ripercussioni sulla salute pubblica (Tar Catania, decreto n. 235/2020).
Cimiteri chiusi. La visita al camposanto non è consentita, neppure per la visita ai più cari familiari. Niente da fare per un genitore che ha chiesto al Tar la sospensione dell’ ordinanza con cui il sindaco ha disposto la chiusura dei cimiteri cittadini fino al 3 maggio (Tar Veneto, decreto n. 205/2020).
Quarantena calabrese. Nessuna possibilità di impugnare il provvedimento che infligge la quarantena in assenza dell’ atto applicativo della misura da parte dell’ azienda sanitaria locale. Così il Tar sulla vicenda di un cittadino calabrese a cui è stata imposta la quarantena domiciliare, per la violazione del divieto di circolare senza un giustificato motivo (Tar Catanzaro, decreto n. 219/2020).
Librerie sarde. In Sardegna librerie chiuse fino al prossimo 26 aprile. Il tempo residuo delle limitazioni e le valutazioni del comitato tecnico- scientifico legittimano l’ applicazione delle più restrittive misure regionali (Tar Sardegna, decreto n. 141/2020).
La spesa contingentata. La spesa può essere fatta solo una volta al giorno e da un solo componente della famiglia. È stato necessario il doppio grado di giudizio per ribadire la prevalenza dell’ interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19 sull’ interesse individuale alla libertà di approvvigionarsi di beni di prima necessità, invocato da un gruppo di cittadini di un piccolo comune in provincia di Cagliari (Tar Sardegna, decreto n. 122/2020 e Consiglio di Stato, decreto n. 2028/2020).
Alimentari chiusi la domenica. I negozi di generi alimentari devono rispettare l’ obbligo di chiusura domenicale. Nulla da fare per un consorzio di imprenditori friulani contro l’ imposta serrata nei giorni festivi. Le restrizioni rispondono a valutazioni dell’ autorità sanitaria e valgono anche a tutelare i lavoratori (Tar Friuli Venezia Giulia, decreto n. 31/2020).
Distributori di alimenti. I distributori automatici «h24» di bibite e alimenti possono osservare gli stessi orari di apertura delle rivendite alimentari. Sospeso l provvedimento comunale, con la conseguente possibilità di aprire tutti giorni feriali, fino alle ore 21 (Tar Sardegna, decreto n. 133/2020).
Impegni dell’ avvocato. Le restrizioni alla circolazione non valgono per l’ avvocato che debba adempiere i propri impegni professionali. Il Tar ha così parzialmente accolto l’ istanza di un professionista campano, incappato nei controlli dai Carabinieri mentre si recava al tabacchi e destinatario di un atto di diffida e messa in quarantena per 14 giorni. Provvedimento sospeso in via d’ urgenza, in ragione delle udienze a cui il legale avrebbe dovuto partecipare (Tar Campania, decreto n. 433/2020).
Figlio unico. È giustificato lo spostamento per andare a casa del genitore che non abbia nessuno che possa assisterlo. Nonostante l’isolamento domiciliare per 14 giorni (Tar Napoli, ordinanza n. 713/2020).