COME SI EFFETTUA LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CDP

La Cassa depositi e prestiti (CDP) con la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 ha reso pubbliche le modalità operative per procedere alla rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi agli enti locali, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione.

Gli enti locali interessati
Sono interessati alla rinegoziazione i seguenti enti locali: Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità Montane.

I prestiti rinegoziabili
Possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli Enti locali con le seguenti e contestuali caratteristiche:

  1. a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
  2. b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
  3. c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

Sono inclusi nella rinegoziazione anche:

  • i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in SPA, nonché quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003;
  • i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con apposito decreto del Ministro dell’interno.

I prestiti non rinegoziabili
Nella circolare c’è un lungo elenco dei prestiti non rinegoziabili. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

  • i prestiti rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 2005;
  • i prestiti trasferiti al MEF;
  • i prestiti con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
  • i prestiti intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno;
  • i prestiti oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni di Roma e Torino), 2006 (Comuni di Roma e Milano), nonché i prestiti flessibili con delega legata all’erogazione concessi ai Comuni di Roma e Milano nel 2006;
  • i prestiti intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • i prestiti intestati agli Enti locali della “Zona Rossa” di cui all’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • i prestiti intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
  • i prestiti concessi in base a leggi speciali.

Dopo l’elencazione la circolare afferma, che ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l’Applicativo.

Come avviene l’adesione alla rinegoziazione
La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020 (periodo di adesione), l’elenco dei Prestiti e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito Applicativo informatico di gestione.

La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi:

  1. la scelta delle condizioni: durante il periodo di adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l’Ente può accedere all’Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l’accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sottoelencate: 1) selezionare i Prestiti che l’Ente intende rinegoziare; 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione ed inserire l’indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP; 3) confermare di voler accettare le condizioni. Durante il periodo di adesione e fino al 3 giugno 2020 sarà possibile: 1) compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti; 2) effettuare il download della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, del relativo documento con il quale l’Ente attesta l’approvazione specifica delle clausole vessatorie, dell’elenco dei Prestiti che l’Ente intende rinegoziare (nel quale sono indicate, tra l’altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione), del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, e della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi alla CDP.
  2. la domanda di adesione: l’Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, tramite l’Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie, generati dall’Applicativo, ciascuno di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell’Applicativo);c) il modulo per l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, firmato digitalmente; d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d’identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente. Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun prestito rinegoziato, generate dall’Applicativo. In considerazione dell’attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le citate delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, in ogni caso entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione, da parte della CDP, delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione del contratto di rinegoziazione. Le delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano, all’indirizzo: Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Enti Pubblici – via Goito, 4 – 00185 Roma, specificando: “Rinegoziazione Enti Locali 2020”. Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 3 giugno 2020, e con congruo preavviso, una email di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti, per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.
  3. il perfezionamento del contratto: la CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione. La trasmissione via PEC da parte della CDP all’Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 19 giugno 2020, sancisce il perfezionamento del Contratto.

Le caratteristiche dei prestiti rinegoziati

I prestiti oggetto di rinegoziazione (prestiti rinegoziati) avranno le seguenti caratteristiche:

  1. a) debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
  2. b) corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti (tasso di interesse ante rinegoziazione);
  3. c) corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti rinegoziati;
  4. d) corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. “francese”);
  5. e) scadenza del Prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
  6. f) Tasso di interesse fisso Post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell’equivalenza finanziaria;
  7. g) garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
  8. h) facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione in caso, tra l’altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
  9. i) facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento, entro il termine del 30 luglio 2020;
  10. l) facoltà in capo alla CDP di risolvere i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l’inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l’altro, dei seguenti eventi: 1) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato; 2) destinazione del Prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito originario, senza preventiva autorizzazione della CDP; 3) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente, relativamente al rapporto di finanziamento; 4) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali;
  11. m) disciplina del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), della riduzione (consentita sui Prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all’Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali.

I Prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l’accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005.

Le limitazioni alla rinegoziazione
La rinegoziazione dei prestiti è soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l’Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione; b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020, di riduzione con effetto al 1° luglio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i prestiti in relazione alla data del 30 giugno 2020, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti pervenute dopo il 1° gennaio 2020, ove già autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti rinegoziati; d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella Circolare in relazione all’andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di adesione.

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

 

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