ARERA: ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI

Il provvedimento adottato il 5 maggio reca prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19. La delibera fornisce le istruzioni per applicare lo sconto sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche, nel periodo di sospensione dell’attività, e del bonus Tari per le famiglie, misura introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio ma non ancora operativa.  Per quel che riguarda la Tari per le utenze non domestiche (per le partite IVA e, in genere, per le attività commerciali), lo sconto sulla tassa rifiuti si rende necessario ai fini del rispetto del principio che “chi inquina paga”, considerando la mancata produzione di rifiuti nel periodo di sospensione delle attività produttive per l’emergenza coronavirus. Per le famiglie, invece, è necessario prevedere specifiche misure agevolative, in considerazione dell’emergenza economica causata dall’epidemia da Covid-19. Un bonus Tari, riconosciuto a chi già beneficia degli sconti sulle bollette di luce e gas, che anticiperebbe l’avvio della nuova agevolazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

BONUS TARI Lo sconto è obbligatorio per le imprese che hanno sospeso l’attività, facoltativo per quelle che hanno proseguito l’attività in smart working. Facoltativa è anche la possibilità per i Comuni di introdurre un bonus Tari per le famiglie con ISEE basso.

REQUISITI PER PARTITE IVA E FAMIGLIE La parte variabile della tariffa dovrà essere calcolata considerando i giorni di sospensione delle attività produttive. Per i i titolari di utenze non domestiche, l’ARERA fornisce una nuova metodologia di calcolo della Tari. I Comuni dovranno tener conto dei giorni di chiusura delle attività in sede di determinazione della somma dovuta dalle imprese. Per quanto riguarda le imprese ai fini dell’applicazione del bonus Tari l’Arera individua due categorie:

  • per le attività obbligate alla chiusura  dai provvedimenti del Governo, il bonus sulla Tari sarà applicato sulla parte variabile della tassa rifiuti. Sarà il Comune a dover individuare i giorni di sospensione per applicare la riduzione dell’importo dovuto;
  • per le attività che hanno chiuso spontaneamente, invece, lo sconto sulla Tari non sarà obbligatorio ma facoltativo; l’Ente Locale potrà ridurre l’importo dovuto sempre tenendo conto dei giorni di chiusura.

Per le imprese che hanno chiuso spontaneamente, la delibera prevede però che la riduzione della produzione dei rifiuti debba essere documentabile. Servirà quindi un’autodichiarazione per l’accesso al bonus Tari introdotto, facoltativamente, dal Comune.

IL PROVVEDIMENTO ARERA

Precedente

ALLEANZA POVERTA’ INCONTRA LA MINISTRA CATALFO: AGIRE SUL RDC, REM A CHI NON E’ RAGGIUNTO DA MISURA ORDINARIA

Successivo

CROLLO DELLE ENTRATE DEI COMUNI: -2,7 MILIARDI IN 4 MESI