Per la rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti agli enti locali serve la deliberazione consiliare. La più ampia operazione degli ultimi anni (come la definisce l’istituto di via Goito) si è aperta ufficialmente ieri con la Fase 1, che prevede la scelta delle posizioni da ridiscutere. Per la verità, il portale ha fatto registrare non pochi problemi di visualizzazione, che si spera siano risolti oggi. Per accedere alle fasi successive (invio delle richieste e perfezionamento delle operazioni), le amministrazioni dovranno obbligatoriamente passare in consiglio, non essendo sufficiente per ora la sola deliberazione di giunta. La struttura del meccanismo quella definita dalla circolare n. 1300/2020: per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, verrà sospeso il pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente, mentre la quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020 e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano post rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043. I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’ equivalenza finanziaria, assicurando l’ uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla Cdp ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione. Per poter accedere alla rinegoziazione, gli enti dovranno aver approvato il bilancio di previsione 2020, il che preclude per il momento la strada alle tante amministrazioni che devono ancora licenziare il preventivo; ma sul punto, dovrebbe intervenire a breve un correttivo, che si auspica possa semplificare l’iter anche per chi è in regola bypassando il passaggio consiliare oggi obbligatorio. Anche perché è i tempi sono stretti, visto che la documentazione deve essere inviata entro il prossimo 3 giugno. Entro il 19 giugno, poi, Cdp provvederà ad accettare le proposte contrattuali valide e complete. Possono essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla Cassa depositi e prestiti successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. da Italia Oggi
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MUTUI CDP, PAROLA AL CONSIGLIO. PER LA RINEGOZIAZIONE NON BASTA LA DELIBERA DI GIUNTA
- 8 Maggio 2020
- Covid 19 | Fase 2
- 1983
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