LA DELIBERA ARERA LIMITA POTESTA’ SINDACI DI OPERARE POLITICHE FISCALI E DI REDISTRIBUZIONE

L’Arera con la delibera 158/2020 è intervenuta anche in materia di riduzioni tariffarie per emergenza Covid-19. Per le utenze non domestiche obbligatoriamente chiuse e poi riaperte l’Authority prevede una riduzione obbligatoria sulla parte variabile delle tariffe da calcolare in base al periodo di chiusura. La formula indicata per determinare la tariffa “scontata” rimandando al coefficiente di produzione (Kd) e ai minimi e massimi previsti dal Dpr n. 158/1999, non considera che i Comuni possono discostarsi dai valori indicati nei limiti di circa il 50%. Pertanto l’Arera avrebbe dovuto fare riferimento ai Kd deliberati dai Comuni e utilizzati per calcolare le tariffe. Per le utenze non domestiche chiuse e non ancora riaperte, invece, è prevista una riduzione della parte variabile del 25%, equivalente al periodo di chiusura di 3 mesi. Le misure contenute nella delibera pongono dei seri problemi applicativi. Si consideri che nei gestionali Tari l’utenza è iscritta per categoria di contribuenza e non per Codice Ateco. Ciò comporta che per quantificare le riduzioni spettanti si dovrebbe procedere attraverso un inserimento manuale su ogni singola utenza e molti codici Ateco obbligati alla chiusura hanno poi ottenuto il via libera dai Prefetti. Inoltre, sarebbe necessario una modifica del software per consentire l’aggiornamento delle nuove tariffe al 30 giugno. Per le utenze non domestiche non obbligate alla chiusura l’Ato e non il Comune può concedere delle riduzioni, ma solo su istanza dell’utente che deve dimostrare attraverso specifica documentazione la minor produzione di rifiuti. La delibera anticipa anche il bonus sociale previsto dal DL 124/2019 ed è controverso se la decisione spetti all’Ato o al Comune. È chiaramente disposto che l’ammontare è determinato dall’Ato in accordo con l’ente locale. Il beneficio consiste in un importo da portare in compensazione di quanto dovuto a titolo di Tari e non può superare la quota variabile dovuta. Infine Arera chiede ai Comuni di pubblicare la delibera sul proprio sito in un “linguaggio comprensibile” entro 30 giorni aggravando ulteriormente le incombenze degli uffici comunali in questa fase di emergenza. Il provvedimento dell’Authority solleva molte criticità con riferimento all’ambito su cui interviene, quello tributario, che è di competenza dei Comuni. In particolare nella parte in cui prevede un meccanismo di validazione da parte delle Ato delle riduzioni decise dai Comuni. Problemi di coordinamento e criticità anche rispetto al rapporto tra il regolamento Tari o la delibera di approvazione delle tariffe e quella dell’Arera e sulle conseguenze per i Comuni che non rispettano la delibera. Di difficile praticabilità anche assicurare la copertura integrale dei costi- considerato che la delibera Arera rinvia ad un successivo provvedimento la modalità di copertura – e confermare le tariffe 2019 quando le riduzioni devono essere finanziate dal sistema. Sulla Delibera Arera la Conferenza dei presidenti Anci regionali ha condiviso un documento riguardante le criticità degli interventi previsti.

Le principali criticità :

  • invade la potestà dei Comuni di determinare regolamenti e tributi propri;
  • limita al risibile le detrazioni possibili (alla sola quota variabile, ignorando che le norme di legge prevedono che nella quota fissa siano assorbiti molti costi legati alla raccolta dei rifiuti),
  • costringe ad astrusi e complessi calcoli per definirne l’entità
  • restringe la platea alle sole attività (codici ATECO) bloccate per DPCM o ordinanza locale, senza per nulla considerare i danni alle attività durante la fase 2 per il rispetto dei protocolli di sicurezza (basti solo pensare a cosa succederà nei prossimi mesi per i pubblici esercizi, la ristorazione, le attività ricettive….)

L’eventuale attuazione di questa delibera genererà:

  • problemi di copertura finanziaria ai Comuni,
  • inutile sperequazione territoriale,
  • sicuri contenziosi tributari con gli utenti la cui riduzione di produzione di rifiuti non sarà commisurata alle scarse riduzioni previste da ARERA,
  • aumenti tariffari futuri dovuti all’assorbimento dei costi delle agevolazioni (in pieno contrasto con il principio comunitario del “chi inquina paga” più volte richiamato impropriamente nella delibera di ARERA)

Allegato 1

Osservazioni ANCI

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