Con il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali è stato disciplinato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018, delle donne vittime di violenza di genere. Con la circolare INPS 15 aprile 2020, n. 53 l’Istituto illustra la disciplina contenuta nella citata legge e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo. L’incentivo viene riconosciuto solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020. Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva e di rispetto delle norme, come dettagliato nella circolare. Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo on line denominato “Do.Vi”. Il modulo è disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” accessibile, previa autenticazione, dai Servizi per le aziende e consulenti.
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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE: LA SCHEDA INFORMATIVA
- 13 Maggio 2020
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