Il DL Rilancio, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e presentato meno di 24 ore fa dal Premier Conte, prevede misure anche a sostegno dei lavoratori. Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:
- ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
- è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
PER CONSULTARE LE MISURE PER I LAVORATORI CONTENUTE NEL DL RILANCIO, CLICCA QUI (.pdf)