Rinegoziazione dei mutui anche con delibera di Giunta. Il decreto Rilancio risolve la questione dell’organo competente ad autorizzare l’operazione, semplificandone l’iter. In generale, a decidere in materia è il consiglio, alla luce di quanto dispone l’art. 42 del Tuel, che alla lett. h) assegna all’assemblea locale il potere in ordine alla «contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari». In realtà, in discussione al momento ci sono misure di rinegoziazione e sospensione di prestiti già in essere, per le quali l’attrazione nell’orbita consiliare scatta solo in determinati casi. In particolare, ciò accade quando si determina un allungamento della durata del debito, ovvero una variazione delle condizioni originarie; diversamente, sarebbe attività di natura gestionale di competenza dirigenziale. Nel caso della rinegoziazione proposta dalla Cassa depositi e prestiti il coinvolgimento del consiglio è sulla carta inevitabile, dato che essa incide sia sul tasso che sul periodo di ammortamento. Stesso discorso per le sospensioni previste dall’Accordo Abi-Anci-Upi dell’8 aprile e per i mutui del Mef decisi dalla stessa Cdp. In tutti i casi, inoltre, è necessario che gli enti abbiano già approvato il bilancio di previsione. In questo contesto, si inserisce la deroga prevista dal nuovo decreto, che testualmente dispone: «In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione». La relazione illustrativa, in realtà, pone un ulteriore dubbio, in quanto sembra affermare che la competenza giuntale scatterebbe solo per gli enti in esercizio provvisorio, con il risultato (paradossale) di imporre un percorso più complicato agli enti che virtuosamente hanno già licenziato il preventivo. Tuttavia, la formulazione del testo sembra consentire una diversa lettura, tale da includere tutte le amministrazioni. In questo senso, la vera deroga per chi è senza preventivo sta proprio nel consentire di procedere comunque anche senza tale fondamentale documento. Rimane da considerare comunque se sia opportuno escludere il consiglio da valutazioni così delicate per gli equilibri attuali e futuro degli enti. Fonte: Italia Oggi
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RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ANCHE CON DELIBERA DI GIUNTA
- 15 Maggio 2020
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