SEMPLIFICAZIONI, ORA LA P.A. PIÙ CHE AUTORIZZARE CONTROLLA

Una nuova ondata di semplificazioni. Il decreto Rilancio prova a rendere meno farraginosa l’attività amministrativa, puntando soprattutto sul tentativo di modificare l’attività delle amministrazioni da «autorizzatoria», finalizzata cioè a costituire un titolo giuridico che autorizzi i cittadini e le imprese a svolgere un’attività o ottenere un beneficio, a «di controllo», il cui scopo consista nel verificare il possesso dei requisiti e la regolarità dell’esercizio delle attività successivamente alla formazione anche implicita del titolo giuridico. A ben vedere, il tentativo appare di per sé in pericoloso segno del fallimento delle precedenti riforme della legge 241/1990 e della disciplina sulle autocertificazioni (dpr 445/2000), i cui obiettivi a suo tempo erano esattamente gli stessi. La riforma riguarda con particolare attenzione i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all’emergenza Covid-19. In questo caso si stabilisce che «le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore». La previsione intende indurre, quindi, le p.a. ad erogare i benefici sulla sola base delle autocertificazioni. Ma questo è già disposto dall’articolo 43, comma 1, del dpr 445/2000, ai sensi del quale «le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». C’è quindi già l’obbligo di accettare le autocertificazioni, che quindi sostituiscono definitivamente ogni certificato o dichiarazione e non solo nei procedimenti di concessione di benefici economici. In ogni caso, il decreto rilancio modifica l’articolo 71, comma 1, del dpr 445/2000 (che disciplina i controlli sulle dichiarazioni) il cui nuovo testo stabilisce: «Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni».

Si introducono due novità.
La prima è di proporzionare il campione dei controlli al rischio e all’entità del beneficio economico concesso, oltre che all’ipotesi di ragionevole dubbio. La seconda è la precisazione che i controlli si effettuino «anche successivamente all’erogazione dei benefici». Ma, in realtà, come visto prima, i controlli andrebbero sempre effettuati dopo l’erogazione dei benefici, visto che le dichiarazioni sostitutive impongono all’amministrazione di erogare comunque il beneficio. Allo scopo di rafforzare la responsabilità di chi rilascia dichiarazioni sostitutive si inaspriscono le sanzioni per il caso di dichiarazione mendace. Le conseguenze sono la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza (fermi restando, però, interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio). Inoltre, la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Il decreto inoltre prevede che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione (ma anche questo è già previsto dal dpr 445/2000). E sanziona con la nullità ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione. In ultimo, il decreto indica alle amministrazioni di stipulare tra loro entro 120 accordi quadro per permettere l’accesso diretto alle informazioni da verificare nel caso di controlli (e ancora una volta si tratta di una ripetizione di previsioni esistenti nel dpr 445/2000). Accordi che potranno essere utilizzati anche per confermare ai soggetti privati le dichiarazioni sostitutive ad essi presentate.

Fonte: Italia Oggi

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