PER I TRIBUTI LOCALI UN RINVIO SENZA REGOLE E RISORSE CERTE

Anche se con un certo affanno sui tempi, la manovra anticrisi ha rinviato di altri quattro mesi le scadenze fiscali nazionali. Per quelle locali, invece, tutto è lasciato all’ autonomia dei Comuni: autonomia che si deve esercitare su un terreno in realtà sconosciuto per molte amministrazioni perché inesplorato nelle prassi seguite fin qui. Non è questo del resto l’unico aspetto su cui il decretone mostra una certa differenza di atteggiamento fra il fisco nazionale e quello locale. Lo stesso disallineamento si incontra nella riscossione: mentre dà 300 milioni per il sostentamento dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, la manovra perde la norma che avrebbe permesso una rimodulazione dei contratti per i concessionari privati, alle prese con una crescente crisi di liquidità dovuta al fatto che la riscossione è praticamente in blocco. Senza una risposta immediata, ha scritto l’Anacap (l’Associazione dei concessionari) al ministro dell’Economia Gualtieri, le società si dicono pronte a riconsegnare tutti i dossier ai Comuni, per «sopravvenuta impossibilità» di rispettare gli impegni. Il problema riguarda in varia misura circa 6mila Comuni, e 7mila dipendenti di queste società a rischio di crisi strutturale. L’ allarme si aggiunge a quelli lanciati nei giorni scorsi da Utilitalia e Fise-Assoambiente per le società di igiene urbana, alle prese con le difficoltà della Tari. Nonostante gli evidenti problemi di bilancio, però, molti enti si stanno interrogando su come venire incontro ai contribuenti sulla principale scadenza del 16 giugno: quella dell’Imu.

DIFFERIMENTO IMU
Finora l’idea di spostare l’Imu non si era mai posto, per cui molti amministratori non hanno mai affrontato il problema se sia possibile rinviare autonomamente una scadenza fissata dalla legge statale. Si può, ma per capirlo bisogna avventurarsi fra le norme. La prima è il comma 777 dell’ultima legge di bilancio, che nel regolare la «nuova Imu» affida ai regolamenti comunali la possibilità di «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari». E una crisi economica da pandemia può ben essere considerata una «situazione particolare». Il problema è se il differimento coinvolga anche la quota statale. Qui il pensiero del Mef è noto, perché a Telefisco 2020 ha già dato risposta negativa, che sicuramente sarà ribadita in una circolare di prossima emanazione. Tuttavia questa tesi non sembra trovare un appoggio solido nella normativa, perché non esiste un Imu comunale o un’Imu statale. L’ Imu è unica e si versa lo stesso giorno: la normativa impone solo «una riserva» a favore dello Stato del gettito Imu, qualunque sia la data di incasso. Mentre è pacifico che il Comune non può disporre riduzioni sulla quota riservata allo Stato, perché il comma 744 pone il divieto espresso di intervenire sull’ aliquota dello 0,76, ovvero quella che serve per calcolare la quota riservata allo Stato. Ma il differimento deve fare i conti anche con le casse comunali, e non tutti i contribuenti hanno subìto danni dalla situazione emergenziale. In questa situazione si ritiene possibile lasciare fissa la data del 16 giugno, e prevedere che comunque in caso di versamenti effettuati, ad esempio, entro il 30 settembre, non si applicheranno sanzioni e interessi. Anche questa facoltà va esercitata con regolamento, e trova la sua legittimazione nel comma 755 della legge di bilancio 2020, che fa salva la facoltà di regolamentare «circostanze attenuanti o esimenti».

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