RIAPERTURA DI ATTIVITÀ NELLA “FASE 2”: NESSUN ATTO O PROCEDURA COMUNALE È DOVUTO

Giungono ai comuni richieste di autorizzazione alla riapertura di attività nella “Fase 2”, dopo il 18 maggio, con riferimento alle attività prima sospese totalmente o parzialmente (acconciatori, bar, ecc.). È necessario qualche atto o procedura comunale? Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ed il D.P.C.M. 17 maggio 2020 hanno disciplinato la “nuova fase” del periodo emergenziale, cosiddetta “Fase 2”, nella quale, superato il lockdown delle imprese, è prevista una generale riapertura delle attività non più legate a specifici codici Ateco (come invece previsto nel D.P.C.M. 26 aprile 2020. L’art. 1 del D.L. n. 33/2020 al comma 14 dispone: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”. L’art. 2, comma 1,del D.P.C.M. 17 maggio 2020 dispone inoltre “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12”. Nessuna comunicazione, richiesta di autorizzazione o altro adempimento amministrativo verso l’Amministrazione comunale o altra amministrazione pubblica è dovuta né dalle imprese aperte prima del 18 maggio 2020 né da quelle aperte successivamente. Fonte: risponde.leggiditalia.it

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