ENTI LOCALI: IL MAXIFONDO DI 900 MILIONI NON PUÒ FINANZIARE NUOVE SPESE

Incamerati i primi 900 milioni dell’acconto del fondo per garantire il funzionamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali si trovano a dover variare il bilancio di previsione già approvato per accogliere le relative poste. Come destinare queste risorse? È possibile finanziare nuove spese oppure no?

Per rispondere a queste domande non bisogna dimenticare quali sono le finalità del fondo: garantire la sostenibilità delle funzioni fondamentali, aiutando i bilanci degli enti alle prese con le minori entrate causate dall’emergenza Covid-19. Minori entrate che allo stato attuale sono difficilmente quantificabili con esattezza, sebbene le stime (8 miliardi) siamo già sul tavolo del Governo. Appare evidente, quindi, come la maggiore entrata derivante dall’erogazione dell’acconto non dovrebbe essere utilizzata per finanziare nuova spesa, anche se le previsioni dei relativi gettiti non sono ancora state ritoccate al ribasso. E ciò a maggior ragione, se si considera che le somme sono state assegnate a titolo di acconto e che l’erogazione definitiva terrà conto proprio del calo di gettito. Per questo motivo la variazione di bilancio con cui si iscrive questa maggiore somma dovrà avere come contropartita la corrispondente riduzione di entrate del titolo 1 o 3. Per le maggiori spese causate dall’emergenza gli enti potranno utilizzare le altre opportunità di finanziamento offerte dai decreti legge Cura Italia e Rilancio. La scelta di quali voci di entrata portare in riduzione competerà al responsabile finanziario – previa valutazione dei vari responsabili di Peg di entrata. La decisione potrà andare nella direzione di concentrare tutta la posta sull’Imu, piuttosto che sull’imposta di soggiorno ovvero sulle entrate del titolo 3, come pure potrà dirigersi verso una spalmatura su diverse voci.

Il trasferimento dovrà essere contabilizzato utilizzando il codice Siope E.2.01.01.01.001 e potrà essere imputato su un capitolo generico di trasferimenti ministeriali oppure su un capitolo specifico, la cui istituzione è di competenza dell’organo esecutivo. Inoltre, tenuto conto che le previsioni di entrata non hanno carattere autorizzatorio (ad eccezione del titolo VI), l’ente potrà emettere l’ordinativo per regolarizzare l’incasso anche senza aver approvato la variazione. Variazione che, lungi dal ricoprire carattere d’urgenza, potrà essere rinviata anche alla salvaguardia di luglio, quando dovrebbero essere noti i criteri definitivi per il riparto.

Resta infine il grande interrogativo su quali saranno gli effettivi parametri utilizzati per l’attribuzione delle risorse del fondo. Criteri che a oggi lasciano gli enti al buio in giorni di frenetiche decisioni non solo sul fronte dei mutui ma anche delle aliquote e tariffe dei tributi locali. Molti si interrogano sulla possibilità che il fondo possa coprire anche riduzioni di aliquote autonomamente disposte dagli enti nell’ambito della propria autonomia. Sebbene sia prematuro, appare logico pensare che tali riduzioni dovranno essere finanziate da risorse proprie di bilancio. Ma la partita è tutta aperta e di certo i sindaci sono pronti a dare battaglia. tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Precedente

AGEVOLAZIONI TARI DA PARTE DELL’ARERA: LA NOTA DI LETTURA E I CHIARIMENTI DELL’IFEL

Successivo

INPS. ATTIVA LA PROCEDURA PER L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PREVISTA DAL DECRETO RILANCIO