È LEGGE IL DECRETO SULLA SCUOLA. EDILIZIA SCOLASTICA, POTERI SPECIALI AI SINDACI, PRESIDENTI DI PROVINCIA E CITTA’ METROPOLITANA

È legge il decreto sulla scuola che disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, la valutazione finale degli alunni, la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e l’avvio del 2020/2021, le procedure concorsuali straordinarie per la Scuola secondaria di I e II grado, i poteri d’intervento per l’edilizia scolastica. Il decreto, che era stato approvato al Senato il 28 maggio scorso, ha ricevuto oggi il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati. “È un provvedimento nato in piena emergenza che consente di chiudere regolarmente l’anno scolastico in corso. Il testo è stato migliorato durante l’iter parlamentare grazie al lavoro responsabile della maggioranza di governo. Con l’obiettivo di mettere al centro gli studenti e garantire qualità dell’istruzione. Ora definiamo le linee guida per settembre, per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza”, commenta la Ministra Lucia Azzolina.Velocizzata l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: fino al 31 dicembre 2020 i Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Gli Enti locali avranno, dunque, uno strumento in più per agire e garantire che gli interventi possano svolgersi rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico.L’articolo 7-ter, introdotto durante l’esame al Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019 – Sblocca cantieri, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4).La deroga riguarda l’articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

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