L’ELENCO AGGIORNATO DELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il “Decreto Liquidità”  (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), nell’iter di conversione, si è arricchito di un articolo, l’articolo 4 bis, con l’inserimento di nuove attività nella lista  di  cui  all’articolo  1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che si riporta in nota* nel testo antecedente la modifica. Le nuove attività inserite risultano essere: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering. Inoltre, vengono abrogate le lettere a) e b) del comma 53, che trovano comunque una loro riproposizione nella nuova lettera : i-quater) del comma 53 , che comprende servizi  ambientali,  comprese   le   attività   di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per  conto di terzi, di trattamento e di smaltimento  dei  rifiuti,  nonché  le attività di risanamento e di bonifica e gli altri  servizi  connessi alla gestione dei rifiuti. Il “nuovo” articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo la modifica del “Decreto Liquidità” risulta pertanto essere così articolato:

  1. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) (abrogata);
b) (abrogata);
c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)  noli a freddo di macchinari;
f)  fornitura di ferro lavorato;
g)  noli a caldo;
h)  autotrasporti per conto di terzi;
i)  guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese   le   attività   di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per cui, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Liquidità, occorrerà prestare attenzione, qualora negli appalti ( o concessioni ) siano presenti   prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, verificando che gli operatori economici concorrenti siano iscritti nell’elenco (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede.

Infatti, ai sensi dell’art. 1,  comma  52,  della  legge  190/2012** e  secondo  quanto  indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (Vedasi in tal senso DELIBERA ANAC N. 1071 DEL 14 novembre 2018).

In alternativa gli operatori economici devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, nonché delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017)

Si ricorda infine che ai sensi dell’articolo 1 comma 52-bis della Legge 190/2012. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.


NOTE

* 53.  Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

  1. a)  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. e)  noli a freddo di macchinari;
  6. f)  fornitura di ferro lavorato;
  7. g)  noli a caldo;
  8. h)  autotrasporti per conto di terzi;
  9. i)  guardiania dei cantieri.

** 52.Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

 

da giurisprudenzappalti.it

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