TRIBUTI LOCALI, SÌ ALLA PROROGA

I comuni possono differire i termini di versamento dei tributi locali. Resta fermo il termine di versamento dell’Imu-quota Stato. Lo afferma il dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno, chiamato a dare risposte ai comuni che, di fronte all’ emergenza epidemiologica Covid-19, in mancanza di interventi da parte del legislatore, per agevolare i contribuenti hanno ipotizzato di differire i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza. A legittimare tale potere è l’art. 52 del dlgs 446 del 1997, che nel disciplinare l’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali pone solo tre limiti: l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

La riscossione, quindi, non rientra fra le materie sottratte all’ autonomia dei comuni che, nei propri regolamenti, possono, pertanto, prevedere anche il differimento dei termini di versamento, per evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. È la stessa norma, del resto a salvaguardare espressamente le esigenze di semplificazione, poi sacralizzate dallo Statuto dei diritti del contribuente. Ad avallare dette conclusioni vi è anche l’ordinanza 4989 del 28 agosto 2001 del Consiglio di stato. Via libera, dunque, al differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal legislatore. Riguardo, poi, all’ organo deputato ad adottare tale scelta è agevole individuarlo nel consiglio comunale, anche se la situazione emergenziale in atto giustifica che tale facoltà possa essere esercitata anche dalla giunta comunale, purché, però tale provvedimento sia successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del consiglio comunale.

Il discorso si complica, invece, per Imu, nella cui disciplina esiste anche una quota da versare allo Stato. Ebbene se da un lato il comma 762 dell’ art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che «in deroga all’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’ imposta dovuta al comune per l’ anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre», dall’ altro il comma 777, lett. b) dello stesso art. 1 dispone che i comuni possono con proprio regolamento: «b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari», fra le quali è senza dubbio annoverabile l’ emergenza epidemiologica in atto.

Tutto ciò consente un legittimo esercizio di tale facoltà da parte del comune con esclusivo riferimento, però, alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale; pertanto non può essere deliberato il differimento dei versamenti della quota Imu di competenza statale, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali, in base al comma 753 dell’ art. 1 della legge n. 160 del 2019, si applica l’ aliquota di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato. Il comune, infatti, non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, che è sottratta alla disponibilità degli enti locali. Da Italia Oggi

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