I POTERI DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA E DI CITTÀ METROPOLITANA PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

L’articolo 7-ter, al comma 1, dispone: “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

  1. a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che e’ stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”.

Sindaci e presidenti di provincia assumono, come commissari, alcune competenze delle giunte, che però per Province e Città Metropolitane non esistono più, soppresse dalla legge Delrio. Il commissario non è espressamente configurato come organo separato e diverso dal comune; non si prevede una struttura commissariale a supporto; non è prevista una contabilità separata; non si prevedono espressamente sub-commissari aventi il ruolo di svolgere funzioni tecniche ed operative.

Tra i molti adempimenti che rendono non certamente rapida l’esecuzione delle opere pubbliche, è presente quello disposto dall’articolo 21 del d.lgs 50/2016, che, appunto, impone la programmazione triennale: programmazione che è necessaria, specie sul piano economico finanziario. Ma, la programmazione è competenza dei consigli. Quindi, avremmo un commissario che, ai fini dell’avvio delle attività di edilizia, in realtà appare comunque dipendere da un altro organo, il consiglio comunale o provinciale, dominus della fase di programmazione. E delle sue variazioni.

Quali competenze esercitano i commissari

  1. a)      assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
  2. b)      elaborazione e rielaborazione e approvazione dei progetti (anche in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche). L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati.
  3. c)      redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;
  4. d)      vigilanza sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
  5. e)      promozione di accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
  6. f)       invito alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora se ne ravvisi la necessità;
  7. g)      promozione dell’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Insomma, alcune funzioni della giunta (l’approvazione dei progetti, ma solo per i comuni); alcune funzioni del Rup, alcune funzioni del responsabile degli espropri, alcune funzioni del direttore dei lavori, alcune funzioni di fund raising.

Cosa dovranno fare le amministrazioni

1)      intestare i provvedimenti di approvazione dei progetti al sindaco o presidente della provincia in qualità di commissario straordinario ex lege (non occorrerà alcun provvedimento comunale o provinciale di investitura);

2)      creare una sezione apposita in amministrazione trasparente;

3)      porsi e risolvere il problema della competenza all’adozione degli atti gestionali: approvazione del provvedimento a contrattare e dell’aggiudicazione, nonché della sottoscrizione dei contratti. In assenza di una struttura commissariale e della previsione di sub-commissari cui delegare le funzioni, è aperta la strada a due soluzioni:

stanno in capo ai commissari anche delle competenze operative (dalla determinazione a contrattare, all’aggiudicazione, alla sottoscrizione del contratto, con residuo alla dirigenza dell’approvazione dei Sal e delle liquidazioni, nonché dei collaudi finali); oppure le competenze gestionali rimangono in capo alla struttura amministrativa. Milita in favore di questa seconda interpretazione la circostanza che in assenza di un’espressa previsione di una struttura commissariale autonoma e con contabilità separata, il commissario si avvale delle strutture dell’ente comune o provincia e, quindi, questi enti applicano le disposizioni organizzative e le competenze proprie.

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