VIA LIBERA DEL GOVERNO AL «FAMILY ACT»: TUTTO CIO’ CHE C’E’ DA SAPERE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 51 dell’11 giugno 2020, ha approvato un Disegno di legge che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Nell’esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
  • promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
  • affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
  • prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l’adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:

  • entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;
  • entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.

Alcune delle misure principali previste nella bozza di Disegno di legge delega:

Assegno universale Tra le misure introdotte dal provvedimento c’è l’assegno mensile che verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del 20%, così anche nel caso di figlia o figlio disabile.

Congedi parentali Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore. Previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

Incentivi al lavoro femminile Introduce l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

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