L’Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni sull’asserita mancanza di trasparenza, in alcuni comuni, dei dati sull’erogazione dei buoni per la spesa alimentare previsti dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ordinanza su interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Si ricorda che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario. Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza. Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, si ricorda che l’obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal decreto 33/2013 (cfr. art. 6). Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l’elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli. Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 – termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34), si invitano i comuni a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.
I COMUNI SONO TENUTI A PUBBLICARE DEI DATI SUI BUONI PER LA SPESA ALIMENTARE
- 15 Giugno 2020
- anac
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