REGOLE PER L’APERTURA CENTRI ESTIVI: COSA CAMBIA CON IL NUOVO DPCM

Il Dpcm 11 giugno 2020, che apre la Fase 3 dell’emergenza epidemiologica, riscrive l’allegato 8 dedicato ai servizi estivi per bambini e adolescenti, cambiando radicalmente le regole con le quali i gestori hanno organizzato le attività per l’apertura di oggi, 15 giugno. Il Dpcm di maggio ne prevedeva tre: quelle libere nei parchi e giardini pubblici, quelle organizzate con adulti negli stessi spazi e i centri estivi. Il nuovo allegato ne prevede solo due: la riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e aree di gioco e la realizzazione di attività ludico-ricreative, educative e sperimentali di educazione all’aperto. Non c’è più, dunque, un riferimento esplicito ai «centri estivi». Inoltre, ora vengono ammessi alle attività anche i bambini sotto 3 anni. Salta anche l’indicazione di provvedere, in caso di richieste superiori alle disponibilità ricettive, a selezionare le domande tenendo conto della disabilità del bambino, della fragilità del nucleo familiare, del maggiore impegno lavorativo dei genitori. Così come salta l’obbligo di consentire l’accesso dei bambini previo accertamento delle condizioni di salute «con l’aiuto del pediatra di libera scelta».

L’organizzazione Queste novità portano una serie di conseguenze organizzative che cambiano radicalmente l’impostazione voluta dal Dpcm di maggio. La prima riguarda i minori che non abbiano frequentato un nido d’infanzia, per i quali i gestori possono prevedere attività in altri luoghi, anche a casa, sull’esempio delle tagesmutter, o in piscina. Obbliga inoltre a prevedere un periodo di ambientamento con un genitore o altro adulto, da realizzarsi in piccoli gruppi formati da 5 coppie di adulti e bambini. Per questa fascia di età, infine, i gestori devono avere distinti protocolli che prevedano l’utilizzo di dispositivi di protezione diversi dalla mascherina e particolare attenzione alla disinfezione dei giocattoli. La seconda batteria di novità coinvolge la segnaletica, con l’obbligo di affiggerla «con una visibilità significativa», includendo messaggi – anche video – sui comportamenti corretti da tenere e i manifesti e le grafiche realizzate dal ministero della Salute; l’uso delle mascherine, obbligatorie dai sei anni in su; la previsione di specifiche procedure nel caso di pernottamento; ulteriori procedure per la garanzia della sicurezza dei pasti, con l’uso di stoviglie monouso o ricorrendo al catering; la pulizia dei servizi igienici; la provvista di Dpi e materiali igienizzanti.
Anche sul personale ci sono novità in quanto il nuovo allegato lascia maggiore libertà e responsabilità ai gestori, i quali possono coinvolgere operatori, educatori o animatori volontari che siano opportunamente “informati” e non più “formati” anche fruendo dei corsi online erogati dall’Istituto superiore di sanità. È anche possibile prevedere un cambio di operatori, assicurando l’affiancamento.

L’accoglienza Le disposizioni in materia cambiano classificazione, da triage diventano protocollo, e si fanno in tre, quanti sono i protocolli ora imposti:
• per la prima accoglienza, con l’obbligo per i genitori e gli operatori di autocertificare, rispettivamente, la salute del minore e quella propria nei giorni precedenti;
• per l’accoglienza giornaliera successiva al primo ingresso, con autocerticifazione della salute nel periodo di attività e di aver rispettato tutte le misure di precauzione;
• per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, con l’obbligo degli operatori di misurare la temperatura dei minori e del personale e di registrare chiunque sia presente.

Il progetto Novità importanti anche in tema di progetto organizzativo del servizio offerto, che il Dpcm di maggio esplicitava in dettaglio, elencando ben dodici informazioni necessarie, e per il quale il nuovo Dpcm si limita a stabilire l’obbligo per i gestori di comunicarlo alla Asl e al Comune indicando «una descrizione generale delle attività». C’è però una new entry, ossia l’opportunità di prevedere, «se possibile», la presenza di un educatore professionale o di un mediatore culturale nei casi di minori fuori della famiglia di origine, minori stranieri o che vivono in carcere.

da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com


Dpcm 11.6.2020. Allegato 8. Linee guida gestione in sicurezza socialità e gioco per bambni adolescenti

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