Le misure per i minori La prima batteria di novità introdotte dal nuovo Dpcm riguarda l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e consentito per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (lett. b); e l’accesso a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all’aria aperta, i famosi “centri estivi” (lett. c). In tale contesto sono da mettere in evidenza le radicali modifiche introdotte all’Allegato 8 D.P.C.M. 11 giugno 2020, che ora ammette alle attività anche i bambini sotto i 3 anni. Qualora non abbiano frequentato un nido d’infanzia, i gestori possono prevedere attività in altri luoghi e prevedere un periodo di ambientamento con un genitore o altro adulto, da realizzarsi in piccoli gruppi formati da 5 coppie di adulti e bambini. Per l’accesso dei bambini viene eliminato il previo accertamento delle condizioni di salute “con l’aiuto del pediatra di libera scelta”. Vengono inoltre date nuove indicazioni sulla segnaletica, l’uso delle mascherine, la previsione di specifiche procedure nel caso di pernottamento e la gestione dei pasti, la provvista di Dpi e materiali igienizzanti, il triage, che diventa “protocollo” di accoglienza, il progetto organizzativo del servizio offerto, la presenza di un educatore professionale o di un mediatore culturale nei casi di minori fuori della famiglia di origine, minori stranieri o che vivono in carcere.
Le manifestazioni Seguono una serie di misure che riguardano: lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, consentito solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali (lett. i); gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto, da svolgere con posti a sedere preassegnati e distanziati (lett. m); i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, la cui apertura deve garantire modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (lett. p). Restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità (lett. v).
La scuola La lett. q) mantiene la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi solo i corsi per le professionalità impegnate nell’emergenza, a cui si aggiungono quelli effettuati dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e sul buon funzionamento del tachigrafo. Resta anche la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato, con l’obbligo per gli enti gestori di assicurare la pulizia degli ambienti. Così come resta l’obbligo per i dirigenti scolastici di attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. A proposito di persone con disabilità, l’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 11 giugno 2020 dispone che esse possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. Anche nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica le attività didattiche o curriculari possono continuare ad essere svolte con modalità a distanza, assicurando il recupero delle attività una volta terminata l’emergenza. Possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio ed è consentito l’utilizzo di biblioteche a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione. Resta la possibilità per le singole amministrazioni di rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate in fase di espletamento, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi. E’ da segnalare in tema anche l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. in commento, che nei servizi educativi per l’infanzia, nelle, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni impone di esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16.
Il trasporto pubblico Il Dpcm chiama i Presidenti di Regione a disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza “sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”. Spetta invece al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disporre, con proprio decreto adottato di concerto col Ministro della salute, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori. L’art. 3, comma 1, inoltre impone alle aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata (lett. f). Il comma 2 obbliga ad usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e coloro che interagiscono con i predetti. Misure specifiche sul trasporto pubblico di linea sono contenute all’art. 8, che impone di espletare il trasporto terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14) e delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” (allegato 15).
da quotidianopa.leggiditalia.it