CHIARIMENTI SUL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA PARTE DI SERVIZIO NON EFFETTUATA

La domanda Si fa riferimento a quanto disciplinato dall’art. 92, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 4-bis: “non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23/02/2020 e fino al 31/12/2020.” Al successivo comma 4-quater è disposto: “L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea”. Tale autorizzazione della Commissione europea è volta a verificare che il sistema di erogazioni non si ponga in contrasto con le regole di funzionamento del mercato interno e con le misure sugli aiuti di Stato. Si chiede se l’autorizzazione della Commissione sia intervenuta e, in caso contrario, quale posizione gli enti locali debbano adottare in ordine al pagamento del servizio di trasporto scolastico per la parte di servizio non effettuata.

La risposta Al fine dare adeguata risposta al quesito posto giova svolgere una veloce panoramica in ordine alla successione delle disposizioni di legge che ha riguardato il servizio di trasporto scolastico.

A tal riguardo si evidenzia che l’art. 92, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) nella conversione in L. 24 aprile 2020 n. 27 si era “arricchito” del comma 4 bis con previsione del pagamento all’appaltatore anche in caso di sospensione del servizio di trasporto scolastico.

Per cui, alla luce del comma 4 bis dell’art. 92, per i trasporti scolastici e per quelli del trasporto pubblico locale e regionale i relativi corrispettivi dovevano essere pagati anche se i servizi risultavano sospesi.

L’art. 92 comma 4 bis è stato poi modificato dall’art. 109, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”).

L’ultimo comma dell’articolo 109 prevede la soppressione delle parole “e di trasporto scolastico”.

Per cui il nuovo comma 4 bis dell’art. 92, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 presenta la seguente formulazione:

“4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi”.

Pertanto, a conclusione del seguente parere, nel caso di servizi di trasporto scolastico, gli Enti Locali non sono tenuti a pagare per servizi non svolti. La fattispecie della sospensione del servizio di trasporto scolastico viene ricollocata (giustamente) all’interno delle previsioni dell’art. 107 del Codice dei Contratti e dell’art. 23D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Restano comunque in vigore le previsioni del comma 4 bis relative al trasporto pubblico locale e regionale. Per cui le imprese di trasporto pubblico, con l’erogazione dei pattuiti corrispettivi e contributi di servizio, potranno beneficiare delle risorse messe a rischio dalla sospensione (o cancellazione) dei servizi disposta a seguito delle misure di contenimento del COVID 19.

da risponde.leggiditalia.it

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