ENTI IN DISAVANZO FUORI DALLE REGOLE COVID-19

Per gli enti in disavanzo non ci sarà la possibilità di utilizzare le deroghe che l’emergenza Covid-19 ha portato ad introdurre per l’anno 2020. Tale possibilità viene data dall’articolo 109, comma 1-ter, Dl 18/20, e permette di applicare le quote svincolate dall’organo esecutivo in sede di approvazione del risultato d’amministrazione 2019 al bilancio 2020, se in funzione della necessità di superare la crisi finanziaria creata dall’emergenza sanitaria ancora in atto.

Le quote di avanzo vincolato potranno quindi essere svincolate dagli enti. Tali quote si riferiscono ad interventi finanziati o conclusi con risorse proprie dell’ente e non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte. Gli enti potranno utilizzare le risorse così ottenute per finanziare gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economica portata da causa dirette o indirettamente legate all’emergenza da coronavirus. L’utilizzo di tali risorse andrà comunicato all’amministrazione statale o regionale erogatrice, e non potranno comunque derivare da spese riguardanti le funzioni fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni.

Si va quindi a migliorare, grazie allo svincolo di tali risorse, il risultato di cui alla lettera E) del prospetto riassuntivo del risultato, ma ne restano esclusi gli enti in disavanzo. Data operazione, per i Comuni in tale stato, risulta essere un’anticipazione del piano di rientro deliberato. D’altra parte, con il comma 897, legge 145/2018 si disciplina soltanto l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, limitatamente a quanto in essere alla lettere A) del prospetto sul risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato della quota di disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Non c’è invece interferenza e contrasto con i limiti all’applicazione dell’avanzo della quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità, che anche gli enti in disavanzo possono iscrivere nel bilancio di previsione, in virtù della deroga di legge, articolo 39-ter, Dl162/2019. Gli enti in esercizio provvisorio potranno usufruire della deroga stabilita per l’anno 2020 con il comma 2, articolo 109, Dl 18/2020, che permette l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza sanitaria, da cui rimangono invece esclusi gli enti in disavanzo. da lapostadelsindaco.it

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