Nonostante la proroga di due mesi determinata dall’emergenza sanitaria, molti enti non rispetteranno il termine del 30 giugno per l’approvazione del rendiconto 2019 in consiglio. Tutti gli enti locali devono deliberare il conto del bilancio e lo stato patrimoniale (semplificato se con meno di 5mila abitanti), mentre solo quelli sopra i 5mila abitanti sono obbligati ad approvare anche il conto economico. Contestualmente, l’ente con istituzioni deve approvare anche il rendiconto consolidato. Entro la stessa deve essere coperto l’eventuale disavanzo “ordinario” secondo le modalità previste dall’articolo 188 Tuel, che richiede l’adozione di un piano di rientro sottoposto al parere dei revisori.
La mancata adozione di questo atto è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Gli enti che presentano nel rendiconto deliberato un disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio (anche se da riconoscere), nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura e della delibera consiliare prevista dall’ articolo 194 Tuel, sono soggetti anche al divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge.
Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. L’eventuale disavanzo generato dal passaggio al metodo ordinario di calcolo dell’Fcde dovrà essere ripianato entro 45 giorni dall’ approvazione del rendiconto (articolo 39-quater del Dl 162/2019). L’articolo 9, commi 1-quinquies e successivi del Dl 113/16 prevede, nell’ ipotesi di mancato rispetto dei termini per l’approvazione di preventivo, rendiconto e consolidato (e per l’invio dei documenti alla Bdap da effettuare nei 30 giorni successivi alla scadenza), il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo. Sono vietati, sempre fino all’ assolvimento degli obblighi, anche i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi, i comandi e i distacchi di personale.
Agli enti inadempimenti si applica inoltre la sanzione prevista dall’ articolo 141, comma 2 del Tuel, che prevede la nomina di un commissario prefettizio per l’approvazione dei documenti di bilancio e l’avvio delle procedure di scioglimento del consiglio nell’ ipotesi di continuata inerzia (articolo 227, comma 2-bis Tuel). Prima della deliberazione del rendiconto gli enti sono anche considerati strutturalmente deficitari. A loro si applicano dunque i limiti previsti dall’ articolo 243, comma 2 del Tuel e i controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.
Le verifiche servono ad accertare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% (a questo fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare). Il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, deve invece essere coperto con la tariffa in misura non inferiore all’ 80%, mentre la gestione dei rifiuti (dati di competenza) va coperta con la tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
da “Il Sole 24 Ore”