DL‘SEMPLIFICAZIONI’: LE PRINCIPALI MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI EDILIZIA

Il Capo I della bozza del decreto semplificazioni – venerdì all’esame del Consiglio dei ministri – presenta nove articoli dedicati ai contratti pubblici. Le principali misure introdotte e, di seguito, quelle per l’edilizia.

Aggiudicazione dei contratti sotto soglia – incentivazione investimenti durante emergenza L’articolo 1 è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici. In particolare: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La disciplina vigente (art. 36 – più volte modificato negli ultimi anni, dapprima dalla legge di bilancio 2019 e, quindi, dallo sblocca cantieri) prevede 5 procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto; b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori; c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori; d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta (art. 60).

Aggiudicazione contratti sopra soglia e di rilevanza nazionale L’articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie, ovvero a specifiche opere di rilevanza nazionale, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021. In particolare, per i contratti sopra soglia, si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. Il terzo comma prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia individuato l’elenco delle opere di rilevanza nazionale la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi sia una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. Per quanto concerne le procedure relative all’aggiudicazione di tali contratti ovvero relativi o collegati alle stesse opere, nonché per altri contratti che le stazioni appaltanti ritengano necessari per soddisfare le esigenze connesse alla pandemia e per i quali vi sia una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, è applicabile la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 124, per i settori speciali. I successivi commi dell’articolo 2 individuano la disciplina applicabile dei contratti in questione, prevedendo che le stazioni appaltanti operino in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viste le deroghe apportate al sistema dei contratti pubblici, sono previste norme ad hoc in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti di gara.

Protocolli di legalità L’articolo 3 prevede fino al 31 luglio 2021 l’applicabilità della procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia, con specifico riferimento alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con revoca del beneficio o dell’agevolazione attribuita al privato nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia. S’introduce, quindi, all’interno della legislazione antimafia, al fine di adottare mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell’economia legale e, quindi, di rafforzare i presidi di legalità, l’istituto dei protocolli di legalità, delimitandone il contenuto e l’ambito di applicazione.

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali L’articolo 4 dispone che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. Si tratta di una norma diretta a evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Sono quindi apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti, prevedendo in particolare che per tutte le opere, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione dei lavori. Per le opere di rilevanza nazionale si applichi l’art. 125 c.p.a.

Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica La disposizione di cui all’articolo 5 interviene sulle ipotesi in cui sia possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria possano sospenderne l’esecuzione. Le norme hanno carattere transitorio (31 luglio 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore alla soglia comunitaria, ovvero per le opere d’interesse nazionale. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti dall’applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione, di provvedimenti adottati per ordine pubblico, salute pubblica, gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera. Si individuano quindi le modalità con cui la stazione appaltante possa procedere in caso di risoluzione del contratto con l’originario aggiudicatario, indicando un ventaglio di possibilità più ampio rispetto a quello previsto dal codice dei contratti pubblici.

Collegio consultivo tecnico L’articolo 6 stabilisce fino al 31 luglio 2021 l’obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, oppure per opere di interesse nazionale. Oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, il Collegio ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche (enunciato linguistico idoneo a sussumere sia controversie che problematiche di ordine tecnico emergenti nel corso della realizzazione dell’opera) di ogni natura suscettibili d’insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Le funzioni del collegio tendono ad avvicinarsi a quelle del Dispute Board della contrattualistica internazionale e sono dirette a consentire all’amministrazione di potersi giovare costantemente e, quindi, durante tutte le fasi che interessano l’esecuzione dell’opera pubblica, dell’esperienza di soggetti con adeguata esperienza e conoscenza specifica dell’appalto.

Fondo per le opere pubbliche La disposizione di cui all’art. 7 prevede l’istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. L’esigenza è quella di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche (in attesa della erogazione di un finanziamento o per altra causa) possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Beneficiari del fondo sono quindi le stazioni appaltanti e le somme sono destinate a finanziarie la prosecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’opera. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in ogni caso surrogato in tutti i diritti del destinatario del versamento nei confronti dei propri danti causa.

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici La disposizione di cui all’art. 8 contiene alcune norme di carattere emergenziale e transitorio (31 luglio 2021) in tema di contratti pubblici, quali: l’applicabilità della riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza; la previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possano essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione. Altre norme sono dirette ad accelerare la conclusione dei procedimenti in corso e alcune norme sono dirette a incidere sul codice dei contratti pubblici o sullo sblocca cantieri.

Commissari straordinari per interventi infrastrutturali L’articolo 9 contiene la disciplina della procedura d’individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative, ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio – economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si renda necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari. Previste, quindi, alcune disposizioni dirette a modificare la disciplina dei commissari nominati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 32 del 2019.

Le novità per l’edilizia Obiettivo, rendere più facile e rapida la realizzazione delle opere. L’articolo 10 della bozza del Decreto legge semplificazioni contiene diverse misure di semplificazione in materia di edilizia, che riportiamo di seguito.

  1. Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
  2. Ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
  3. Chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
  4. Previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.
  5. Classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
  6. Prevedere la possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo sportello unico comunale, nonché previsione di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
  7. Chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  8. Aumento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana;
  9. Rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

 

da gdc.ancitel.it

 

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