DL ‘SEMPLIFICAZIONE’. BUROCRAZIA CON TEMPI MISURATI. OGNI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOVRÀ RENDERE NOTO QUANTO DURA UNA PRATICA

È il benchmarking lo strumento per eliminare la lentezza della pubblica amministrazione. Diventerà legge, stando alla bozza del decreto legge semplificazioni in arrivo in cdm. E, sempre stando alla illustrazione della novità, dovrà servire ad accelerare la durata dei procedimenti amministrativi. Il decreto legge dovrebbe prevedere che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Il primo passaggio è la definizione dei procedimenti di maggiore impatto. Le singole amministrazioni dovranno selezionare al proprio interno i procedimenti che hanno un maggiore impatto, e, questo, significa che a monte venga definito che cosa significa impatto. Qualcuno dovrà spiegare se l’impatto si misura in base al numero dei cittadini interessati o al valore economico o all’ incidenza sulla persona, o ad altro. Poi, bisogna passare alla misurazione della durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto.

Anche qui ci vuole una definizione univoca del concetto di effettività della durata, che sia anche un concetto misurabile e confrontabile. Il decreto legge preannuncia un decreto del presidente del consiglio dei ministri, con il quale saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Fino a qui siamo alla mera descrizione dell’esistente. E già questo non sarà per nulla facile e nemmeno di pronta esecuzione. Ci vorrà la legislazione secondaria e ci vorranno le attività esecutive in ciascun ambito amministrativo. Insomma, ci sarà un gran da fare, che impegnerà parecchio tempo, per individuare la base di calcolo per poter capire se e come poter risparmiare tempo. Si è detto base di calcolo, perché a questo punto si passa alle ulteriori fasi: pubblicazione e comparazione dei termini dei procedimenti normativamente previsti e dei tempi effettivi di conclusione degli stessi. Avremo, dunque, i benchmark (termini di procedimenti previsti dalle norme) e avremo anche il termine da confrontare (cioè i tempi effettivi di conclusione).

L’illustrazione della novità nella relazione del decreto semplificazioni termina qui e non aggiunge nulla a proposito della comparazione e dei risultati. Ci si aspetta che l’articolato, se questa proposta va avanti, per lo meno indichi come si misurano gli scostamenti e, a seconda del livello, cosa capiti rispetto a queste differenze. Perché, ovviamente, il problema non è solo individuare con certezza le inefficienze, ma anche sanzionare (quelle già consumate) e prevenire (quelle future). Le sanzioni potranno essere punitive o premiali, ma, in assenza di un sistema di reazione, l’esercizio della comparazione dei tempi effettivi con quelli normativi sarà autoreferenziale. Il problema dei tempi della pubblica amministrazione è da così tanto tempo al centro del dibattito e ci sono stati così tanti interventi normativi da chiedersi se l’approccio non debba rintracciarsi altrove. Ci si chiede ormai se, per accelerare i procedimenti della p.a., la strada giusta sia quella di cambiare le norme e introdurre nuove norme sui procedimenti.

L’ alternativa è quella di agire sull’ organizzazione e non (solo) sulle norme e cioè sulle risorse umane (da qualificare) e strumentali (da considerare come investimenti). Senza un approccio organizzativo, il benchmarking servirà prevalentemente al contenzioso, poiché lo scostamento potrà essere la base della richiesta di risarcimento del danno. Un criterio che non sembra toccato dal decreto semplificazioni è lo strumento della ricerca di mercato e cioè della verifica campionaria presso gli utenti dei tempi ragionevolmente compatibili con le loro finalità. Allo stesso modo non sembrano fare apparizione nel testo i misuratori della produttività e la valutazione non dei tempi massimi, ma dei tempi minimi di durata del procedimento. Sarebbe molto utile conoscere non solo il periodo fino al quale si può dilatare la durata di un procedimento, ma anche il termine minimo, non comprimibile, che consente alla amministrazione di consegnare l’atto finito. Il decreto si mostra, invece, sensibile solo all’ approccio tradizionale e prefigura l’aggiornamento dei dpcm sui termini di conclusione dei procedimenti, al fine di rivalutare tali termini in riduzione. Ma, ovviamente, non è detto che accorciare i termini nel dpcm significhi ridurre i termini nella vita reale. da “Italia Oggi”

Precedente

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LAVORO AGILE FINO A DICEMBRE AL 50% NELLE ATTIVITÀ POSSIBILI

Successivo

RAPPORTO SDSN-BERTELSMANN: “IL COVID-19 IMPATTA SU MOLTI DEGLI SDGS”