DL SEMPLIFICAZIONI: APPROFONDIMENTI SU ABUSO D’UFFICIO E CONTABILITÀ ENTI LOCALI

Pubblichiamo due approfondimenti sulle novità del DL Semplificazioni in materia di contabilità degli enti locali e di nuova configurazione del reato di abuso d’ufficio

CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI All’interno del Decreto Semplificazioni una parte è dedicata anche ad alcune proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il nuovo testo infatti dedica un suo capitolo sull’argomento, volto a semplificare la vita degli Enti Locali nella gestione dell’emergenza da Covid-19. Contabilità degli Enti Locali: le novità del Decreto Semplificazioni Sono diversi i termini prorogati. A modificare i termini è l’art.14-bis. In primo luogo si rinvia al 30 settembre il termine assegnato al consiglio dell’ente locale per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Questo poiché molte amministrazioni possono avere incontrato diverse difficoltà a predisporre il piano di riequilibrio. Inoltre sono rimessi in termini i Comuni i cui novanta giorni sono scaduti alla data del 30 giugno. Ci sono anche modifiche importanti al d.lgs 2000, n.267, il cosiddetto TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). Si modificano anche alcune regole relative al dissesto: sospeso fino al 30 giugno 2021 la sanzione nel caso di:

  • mancata presentazione del piano nei termini;
  • diniego dell’approvazione del piano accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave;
  • e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano o del riequilibrio finanziario al termine del periodo.

Questo però a condizione che l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia. Un nuovo comma in aggiunta al TUEL e due abrogati E si aggiunge anche un nuovo comma. Nello specifico, citando il testo: Dopo il comma 7-ter, articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma: “7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale.”.

Inoltre sono abrogati il comma 850 è abrogato e il comma 889, ultimo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta dell’avvio delle procedure per la dichiarazione del dissesto: si cancella la previsione di questo avvio in caso di un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato se sussiste già accertato e grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario. Il Presidente Conte si é infine impegnato con i Sindaci a stanziare ulteriori 3 miliardi di euro nel mese di luglio, ai quali andranno sommati gli effetti del Decreto Semplificazioni. (da lentepubblica.it)

ABUSO D’UFFICIO SOLO SE NON C’È DISCREZIONALITÀ

RESPONSABILITÀ ERARIALE ED ABUSO D’UFFICIO Il reato di abuso d’ufficio viene circoscritto al caso nel quale si vìolino non genericamente leggi o regolamenti, bensì specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. Semplificare significa produrre leggi chiare e non suscettibili di interpretazioni opposte e ridurre i passaggi procedurali delle attività. Oggettivamente, dunque, l’intervento sulla responsabilità erariale e la riforma del reato di abuso d’ufficio non si vede quale relazione abbia con l’intento semplificatorio, al di là dello slogan della «paura della firma». I ritardi non pare possano essere rimediati con la spinta a sottoscrivere atti illegittimi. Sul piano della responsabilità erariale, il decreto conferma che è esclusa la colpa grave, fino al 31/7/2021, nel caso in cui l’evento dannoso sia causato da «azioni», decisioni adottate con atti. La responsabilità resta invariata se dipende da omissioni: in questo modo si vorrebbe enfatizzare la responsabilità di chi «tira indietro». Si prevede che a prova del dolo richieda la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Non basta, dunque il semplice disegno dannoso, ma la sua concreta realizzazione.

APPALTI Al centro dell’attenzione soprattutto l’insieme delle regole per gli appalti. Si tratta, però, probabilmente della parte del decreto che lascia maggiori perplessità, non apparendo realmente una semplificazione o una semplificazione efficace, posto che incentra l’attenzione solo sulla fase dell’aggiudicazione e sui sistemi di gara. I tempi della realizzazione delle opere pubbliche sono prevalentemente occupati da programmazione, reperimento dei finanziamenti, autorizzazioni, progettazione ed esecuzione. Su queste fasi il decreto non interviene se non limitandosi a sfiorare alcuni istituti, per altro consentendo l’allungamento dei tempi, come nel caso della sospensione dovuta all’esigenza di adeguare i cantieri alle misure di contenimento del Covid-19 Per il resto, il decreto mira ad estendere il più possibile affidamenti diretti (per importi sotto la soglia dei 150.000 euro) o procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero crescente di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150. mila euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il «taglio» ai tempi è perseguito con la previsione che la sottoscrizione del contratto (ma, in realtà l’evento finale da considerare è l’avvio dei lavori) avvenga entro due, quattro o sei mesi dall’avvio del procedimento. Eventuali ritardi saranno imputabili a responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento Le procedure di gara «ordinarie», cioè quelle «aperte» (le ex aste pubbliche) resteranno comunque possibili, come indirettamente conferma il decreto, laddove prevede espressamente la riduzione dei termini procedimentali dovuta alla condizione di urgenza che si protrarrà fino al 21/7/2021.

DIGITALIZZAZIONE È la parte del decreto nella quale è possibile scorgere una reale semplificazione, sebbene i passaggi necessari siano molteplici e i ritardi nella digitalizzazione atavici. Il decreto insiste, finalmente, sulla massima estensione possibile dello Spid per l’accesso a tutti i servizi della Pa, che dovrà attrezzarsi per renderli disponibili in via digitale. Oltre allo Spid, chiavi di ingresso nelle piattaforme e applicativi online saranno la carta d’identità digitale (CIE) e l’app «AppIO» su smartphone. Pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti anche non iscritti ad albi dovranno dotarsi di domicilio digitale, ove potranno essere contattati da cittadini e clienti il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi (si veda altro articolo a pag. 32). Il domicilio digitale per i cittadini sarà più semplice da attivare e sarà conveniente per facilitare i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il domicilio digitale, infatti, sarà utilizzato per l’attivazione di apposite piattaforme per le notificazioni digitali, un passo utilissimo per abbreviare modi e termini di comunicazione. Invece di inviare raccomandate o sperare che i cittadini dispongano di una Pec, si potranno creare piattaforme digitali sulle quali le PA potranno caricare i provvedimenti, in modo che sia data certezza della data e del giorno. Avvisi via mail renderanno noti i caricamenti ai cittadini dotati di domicilio digitale. Per quelli che ne resteranno ancora privi, i gestori delle piattaforme di notificazione invieranno un avviso cartaceo, con le istruzioni per poter accedere e l’identificazione univoca del documento. I cittadini comunque potranno delegare altre persone all’accesso alle piattaforme: professionisti, patronati, avvocati. Altro punto rilevante è l’intento di rendere effettiva l’interoperabilità tra banche dati pubbliche, così da riuscire finalmente ad attivare la sempre auspicata e mai attuata condivisione dei dati (si pensi alla miniera di informazioni delle anagrafi comunali e dell’Inps, che non dialogano tra loro). Resta, però, l’idea che le amministrazioni per connettersi tra loro debbano sottoscrivere specifici accordi di programma, anche se potrà essere la presidenza del consiglio a forzare tali accordi.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Il silenzio assenso con l’espressa previsione di inefficacia degli atti adottati una volta scaduti i termini saranno un altro strumento di abbreviazione e, comunque, certezza dei tempi operativi. Il decreto prova anche a sfoltire i troppi modelli di conferenza di servizi, puntando su quella semplificata, che obbligherà le p.a. a rispondere entro 60 giorni.(di Luigi Oliveri)

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