Pubblichiamo due approfondimenti sullo smart working relativi alla redazione del Piano organizzativo del lavoro agile nelle PA e alla compatibilità con i buoni pasto.
Smart working, l’organo di revisione accende i fari Lo smart working entra nel pubblico impiego, quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa, le cui modalità se in epoca Covid-19 sono state autorizzate senza particolari formalità, anche in via unilaterale, nell’immediato costituiranno una base «strutturale» della prestazione lavorativa nella p.a., con estensione ben oltre la logica emergenziale. In questo senso, si possono interpretare le modifiche approvate dalla V commissione, al disegno di legge di conversione del dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) con lo scopo di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti. Le p.a. sono chiamate ad adeguare l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali mediante il lavoro agile, con un massiccio utilizzo delle videoconferenze e degli strumenti digitali. A rafforzare questo strumento di flessibilità viene previsto (ed è questa la novità più rilevante) che entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), quale sezione del Piano della performance, che individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità smart, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene (in mancanza del Piano almeno il 30%). Accanto a questi precetti operativi, le incombenze dell’organo di revisione saranno quelle di verificare l’approntamento delle misure per l’accertamento della predisposizione del Pola e degli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, compreso il coinvolgendo dei cittadini associati o singoli. Queste attività organizzative, se incidono sul tempo lavoro dovranno corrispondere alle dovute rappresentazioni in termini economici/finanziari, da rilevare in sede di relazione e di verifiche periodiche, quali indicatori di miglioramento della prestazione, contenimento della spesa (in termini di produttività), investimenti tecnologici. In sede di bilancio o consuntivo, il revisore non potrà non evidenziare la fase della previsione dai risultati conseguiti, entrando a pieno titolo nella programmazione e valutazione della capacità dell’amministrazione di innovare e conseguire gli obiettivi di smart working e digitalizzazione.da “Italia Oggi”, di Maurizio Lucca
Pubblica amministrazione, niente buoni pasto ai dipendenti in smart working. Sentenza del Tribunale di Venezia I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la loro mancata corresponsione non deve essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. È questa l’importante conclusione della prima sfida tra un’amministrazione pubblica e un sindacato approdata a un tribunale del lavoro. La sentenza n. 1069/2020 del tribunale di Venezia non dà alcuno spazio per poter riconoscere il beneficio durante il lavoro agile diventato la modalità ordinaria di prestazione lavorativa durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.