Al fine di sostenere le famiglie, l’articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha destinato una quota di risorse aggiuntive – pari, complessivamente, a 150 milioni di euro – a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la disposizione prevede, al comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020“. Il comma 2 del medesimo articolo 105 prevede che il Ministro con delega alle politiche familiari stabilisce “i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1” e ripartisce “gli stanziamenti” complessivi sopra citati, il cui dieci per cento è destinato, dalla stessa legge, a finanziare progetti dei Comuni volti al contrasto della povertà educativa.
La norma è attualmente in fase di conversione.
La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l’intesa in Conferenza unificata il 18 giugno 2020 (repertorio atti n. 69/CU) e conseguentemente è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020, attualmente in fase di registrazione presso i competenti organi di controllo.
A fronte dei numerosi quesiti posti dai Comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate per le iniziative previste dalla disposizione di legge – l’utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune come previsto dall’articolo 2, comma 7, del citato decreto 25 giugno 2020 – si illustra una sintetica casistica, utile all’impiego delle predette risorse ritenuto compatibile con le finalità previste dall’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.34 del 2020.
In primo luogo, l’intento del legislatore, con la previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri…”, appare quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo.
Ciò premesso, tramite le risorse ricevute, si ritiene che i Comuni beneficiari del finanziamento statale possano, a titolo meramente esemplificativo:
- acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
- prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
- realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.