SUPERBONUS 110%: LE LINEE GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E L’AUDIZIONE DI RUFFINI

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Si è svolta a Roma giovedì 22 luglio, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, l’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini. Un momento particolarmente importante che anticipa le linee guida sul Superbonus in materia di agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico degli edifici.

Il documento entra nel dettaglio dell’agevolazione con specifico riferimento agli interventi di efficienza energetica dei quali, dopo aver definito la tipologia, illustra anche requisiti di accessoadempimenti e misure di prevenzione degli abusi.

Di seguito una sintesi delle anticipazioni

Superbonus 110%: i requisiti di accesso per l’Ecobonus

Per accedere al superbonus previsto per l’efficienza energetica, il decreto rilancio prevede alcuni interventi trainanti (isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti) i quali devono:

  • rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013;
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente ad interventi, ovvero quelli di efficientamento energetico previsti all’art. 14 del decreto-legge n. 63/2013, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Superbonus 110%: gli adempimenti per accedere all’Ecobonus

In audizione, il Direttore dell’AdE riconosce l’importanza delle nuove detrazioni fiscali che riconoscono un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati. Considerata questa importanza, sono state introdotti alcuni adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.

In particolare, il contribuente deve ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
  • una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Super bonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Ruffini ha fornito anche alcune informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma per cedere l’ecobonus del 110%. Sarà all’interno del cassetto fiscale che il contribuente dovrà comunicare l’avvenuta cessione; il soggetto cessionario dovrà, a sua volta, accettare il credito accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Un meccanismo che appare molto simile a quello già in funzione ad oggi per i bonus ordinari.

Ruffini ha ricordato che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per Superbonus, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per:

  •  lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta;
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Superbonus 110%: le sanzioni per attestazioni o asseverazioni infedeli

Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Audizione Direttore Ruffini DL Rilancio Comm. vigilanza AT v. 21 07 2020 ore 19

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