L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO ALLA LUCE DELLA PROROGA DELLA SALVAGUARDIA EQUILIBRI. UNA FAQ CHE CHIARISCE

Il decreto legge “Rilancio” proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (articolo 106, comma 3-bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020).

Al fine di armonizzare gli adempimenti connessi alle verifiche in corso d’anno previste dal TUEL, la Commissione Arconet ha pubblicato una FAQ (la n. 41 del 15 luglio u.s.) con la quale si danno indicazioni agli enti circa l’assestamento di bilancio che, come noto, deve essere approvato entro la stessa data ordinariamente prevista per la salvaguardia equilibri (31 luglio, a mente dell’articolo 175, comma 8, del TUEL).

La Commissione, dopo aver ricordato che, di norma, l’assestamento di bilancio è contestuale alla verifica degli equilibri in quanto ha la funzione di consentire di verificare ogni singolo stanziamento di bilancio, ritiene che, a seguito del rinvio al 30 settembre 2020 della salvaguardia degli equilibri, la funzione dell’assestamento possa essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto 2019, approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione.

La FAQ 41, inoltre, ricorda che l’adempimento dell’assestamento di bilancio non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. La verifica generale sugli stanziamenti (e l’eventuale conseguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022) deve essere in questo caso approvata al 30 settembre, contestualmente alla salvaguardia degli equilibri al fine di verificare e consolidare il pareggio di bilancio.


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