STATO DI EMERGENZA, PROROGATE AL 15 OTTOBRE LE MISURE ANTI COVID-19. RIASSUNTO E LETTURA DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020“.

L’adozione di questo provvedimento si è resa necessaria in considerazione della scadenza al 31 luglio della dichiarazione dello stato di emergenza.

Molti degli interventi straordinari adottati in questi mesi dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia sulla salute collettiva e sull’economia reale del Paese sono infatti strettamente legati, nei loro presupposti di efficacia, alla dichiarazione dello stato di emergenza disposta per il periodo 31 gennaio-31 luglio.

Al cessare dello stato di emergenza sarebbero venute meno anche le misure adottate con i decreti-legge fin qui emanati. Per questa ragione, con delibera adottata nella seduta del 29 luglio, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente emanato un nuovo decreto-legge per estendere fino a tale data gli effetti di una parte delle misure precedentemente adottate.

In particolare, il decreto-legge n. 83/2020 proroga le disposizioni elencate nell’allegato 1, contenute nei decreti-legge n. 18222328 e 34, nei testi modificati dalle rispettive leggi di conversione.

 

Proroga dei poteri emergenziali

La prima fondamentale misura è lo spostamento al 15 ottobre del termine entro il quale possono essere adottati i provvedimenti emergenziali restrittivi delle libertà personali e di impresa, che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, con la possibilità di “modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del […] virus“.

Per la durata dello stato di emergenza l’art. 1 del decreto-legge n. 19/2020 consente l’adozione di una o più misure restrittive (tra quelle elencate al comma 2), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, al fine di “contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso”.

Queste determinazioni, com’è noto, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove interessino l’intero territorio nazionale (oppure, nelle more dell’adozione dei D.P.C.M.,dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute) o dai singoli presidenti di regione nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni.

E’ bene precisare che al momento non cambia nulla, ma se l’andamento epidemiologico lo dovesse rendere necessario, di qui al 15 ottobre potrebbero essere nuovamente adottate una o più misure restrittive tra quelle che abbiamo conosciuto durante il periodo del lockdown; si tratta del ventaglio di provvedimenti restrittivi elencati alle lettere da a) a h)-h) dell’art. 1, comma 2. Tra questi ricordiamo:

  • limiti alla circolazione e agli spostamenti dalla propria abitazione, se non motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  • limiti o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, o con riferimento al territorio nazionale;
  • divieti di assembramenti;
  • divieti o limitazioni di attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • la misura della quarantena precauzionale;
  • sospensione dell’attività di bar e ristoranti, chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi;
  • sospensione delle attività formative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie, ecc

Coerentemente è estesa al 15 ottobre la normativa sanzionatoria posta a presidio delle misure restrittive (artt. 2 e 3, comma 1, d.l. n. 33/2020).

 

Sistema di tracciamento dei dei contatti e dei contagi – App Immuni

Restano in vigore fino al 15 ottobre le disposizioni del decreto-legge n. 28/2020 (c.d. Decreto Giustizia) riguardanti il sistema di tracciamento dei contatti e dei contagi per prevenire la diffusione del Covid-19 (c.d. App Immuni).

 

Personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari

Fino al nuovo termine dello stato di emergenza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata dello stato di emergenza, previo avviso pubblico.

 

Lavoro agile ed edilizia scolastica

Restano in vigore una serie di disposizioni in tema di lavoro agile (c.d. smart working) ed edilizia scolastica contenute nel decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):

  • fino al 14 settembre i lavoratori dipendenti privati con figli sotto ai 14 anni hanno diritto di operare in smart working, se questa modalità risulta compatibile con le peculiarità della prestazione;
  • lo stesso diritto spetta, fino al 15 ottobre, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • fino al 15 ottobre i datori di lavoro privati possono applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • sono prorogate le norme che semplificano le procedure e i tempi di pagamento da parte degli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica.

 

Medici specializzandi

Fino al 15 ottobre è consentita l’assunzione di medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi; il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.

 

Permanenza in servizio del personale sanitario

Le aziende e gli enti del SSN, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi temporanei di cui sopra, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

 

Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

E’ prorogata la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie: è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai soggetti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

 

Mascherine e dispostivi di protezione individuale

Per tutta la durata dello stato di emergenza è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle norme vigenti.

Per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; le stesse disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Le persone presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzate a utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

Solidarietà in favore dei familiari di medici e personale sanitario

È prorogato il fondo di solidarietà a favore dei familiari di medici e personale sanitario e socio-sanitario, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

 

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Fino al 15 ottobre è consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza per i consigli di enti territoriali e enti pubblici, per gli organi collegiali di istituti scolastici e di società, associazioni e fondazioni.

 

Università, istituzioni di alta formazione artistica ed enti di ricerca

Sono prorogate le misure a sostegno di università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica ed enti di ricerca; sono previste urgenti per assicurare la continuità dell’attività formativa delle università e delle istituzioni di formazione di cui sopra.

Sono infine prorogate le misure di potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà.

 

Medicina convenzionata e sperimentazione dei medicinali

Sono prorogate una serie di disposizioni in tema di medicina convenzionata e di sperimentazione dei medicinali contenute nel decreto-legge n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità.

 

Altre misure di natura sanitaria

Per tutta la durata dello stato di emergenza sono previste misure per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale e l’istituzione di unità speciali di continuità assistenziale.

Le regioni e province autonome possono attivare aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

L’attivazione può avvenire anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, e le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle norme del T.U. Edilizia e alle leggi regionali, piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali.

da altalex.com

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